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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 165 Il consiglio dei ragionieri può essere consultato su tutte le questioni riguardanti materie di competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il ministro per le finanze o il ragionere generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo. Può anche essere convocato per la preparazione zione di norme cui debbono uniformemente attenersi i direttori capi di ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni. Il parere del consiglio dei ragionieri è puramente consultivo. Art. 166 Ogni mese la ragioneria generale presenta al ministro per le finanze (31) la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese accertate in confronto alle previsioni del bilancio, risultanti dagli stati di previsione e dalle eventuali variazioni in questi successivamente introdotte nei modi di legge. Art. 167 Il ragioniere generale è personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle, registrazioni contabili. Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta l'amministrazione dello Stato. Quando rilevi irregolarità di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami alle singole ragionerie e provoca, ove necessario, i provvedimenti del ministro per le finanze. Capo II Delle ragionerie delle Amministrazioni centrali Art. 168 Le ragionerie centrali vigilano, secondo gli ordini impartiti dal ministro per le finanze, pel tramite della ragioneria generale, perché‚ sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio dello Stato. Esse tengono, colle forme prescritte dalla ragioneria generale, le scritture e tutti i registri necessari affinché‚ risultino in ogni loro particolarità gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale e alle sue variazioni. Tutte le registrazioni debbono essere eseguite con la massima precisione, in chiara calligrafia, senza abrasioni n‚ cancellature. Spettano inoltre alle ragionerie centrali tutte le attribuzioni di carattere contabile riguardanti le amministrazioni cui esse sono addette. Nessuna variazione può apportarsi alle attribuzioni anzidette, senza il preventivo assenso del ministro per le finanze. Art. 169 Le ragionerie centrali, non più tardi del giorno 5 di ogni mese, trasmettono agli effetti del R.D. 16 dicembre 1923 n. 2765, al ministro per le finanze, per il tramite della ragioneria generale la situazione, alla fine del mese precedente, degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli dello stato di previsione relativo all'esercizio in corso. Trasmettono inoltre periodicamente alla ragioneria generale i conti e i documenti indicati nella legge e nel presente regolamento, e quelli che siano prescritti con apposite istruzioni. Art. 170 I direttori capi di ragioneria sono personalmente responsabili del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie delle ragionerie cui sono preposti. Essi riferiscono al Ministro per le finanze, per il tramite del ragioniere genera- le, ogni volta rilevino l'opportunità che siano adottati provvedimenti o disposizioni di qualsiasi specie nell'interesse della finanza. Espongono anche le proprie osservazioni sui provvedimenti proposti dalle singole amministrazioni e che portino effetti finanziari, giusta gli artt. 2, 2° comma, del R.D. 28 gennaio 1923 n. 126 (345 e 3, ultimo comma, del R.D. 25 marzo 1923 n. 599. Vigilano perché‚ alla dipendenza della Amministrazione dello Stato non si svolgano aziende o gestioni la cui autonomia non sia autorizzata da leggi speciali e le cui operazioni cos attive come passive, non siano direttamente e distintamente coordinate col bilancio dell'entrata e con quello della spesa, ovvero in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della Corte dei conti. I direttori capi di ragioneria, appongono il visto sugli atti d'impegno e relative variazioni e sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali, ove nulla trovino da osservare. La Corte dei conti rifiuta il proprio visto o la propria registrazione a quelli degli atti e titoli anzidetti che le pervengano senza il visto del direttore capo del- la ragioneria centrale competente. Nel caso di assenza o legittimo impedimento i direttori capi di ragioneria so- no sostituiti da funzionari designati su loro proposta, con decreti emanati dal Ministro delle finanze e da registrarsi alla Corte dei conti. Art. 171 Il ragioniere generale, quando lo creda opportuno, dispone la verifica delle singole ragionerie centrali. I funzionari che eseguono la verifica hanno particolarmente l'obbligo a) di esaminare le scritture concernenti le contabilità del bilancio e del patrimonio b) di esaminare se i rapporti fra le ragionerie centrali e le divisioni amministrative, nonché‚ fra queste e gli uffici provinciali dipendenti, si svolgano in modo da assicurare che le ragionerie medesime siano in grado di seguire lo svolgimento della gestione fino dai primi atti che in qualunque modo impegnino il bilancio dello Stato o altrimenti interessino i diritti e gli obblighi dell'erario c) di esaminare la situazione degli impegni di spesa in relazione agli stan ziamenti di bilancio d) di accertare come vengano da ciascuna ragioneria centrale adempiute le funzioni ad essa attribuite e) di verificare la gestione dei cassieri delle amministrazioni centrali. Capo III Delle ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali compartimentali. Art. 172 Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali o compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle ragionerie delle amministrazioni centrali da cui dipendono i singoli servizi. Le forme di tali scritture, nonché‚ quelle per i conti e le situazioni di qualsiasi specie ad esse collegati, sono approvate preventivamente dalla ragioneria generale. Art. 173 Nei termini prefissi, le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali e compartimentali inviano alle rispettive amministrazioni centrali i conti designati nel presente regolamento od in apposite istruzioni e forniscono alle medesime in ogni tempo quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste. Art. 174 Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanza sono esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato. I funzionari incaricati delle verifiche debbono a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze, come pure fra questi e i dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato. Capo IV Della direzione generale del tesoro. Art. 175 Agli effetti dell'art. 47 della legge gli agenti della riscossione e tutti coloro i quali riscuotono e maneggiano danari dello Stato sono sottoposti anche al- l'autorità del direttore generale del tesoro. Questi inoltre, in nome del ministro delle finanze, rappresenta in giudizio lo Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori verso lo Stato per somme accertate liquide e gi scadute a loro carico. Art. 176 La direzione generale del tesoro provvede alla gestione degli stralci delle cessate amministrazioni degli antichi Stati: tiene i conti correnti con le diverse aziende delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa, e predispone, in conformità degli ordini e degli incarichi ricevuti dal Ministro delle finanze, gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il riscatto e il rimborso delle rendite consolidate e dei debiti redimibili, e per ogni, altra operazione finanziaria. Sopraintende al servizio della zecca e dell'officina carte-valori. Provvede al servizio dei buoni ordinari del tesoro, delle anticipazioni dovute dagli istituti di emissione per qualsiasi titolo ed alle operazioni di banca occorrenti pel servizio del tesoro, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi al- le pubbliche spese, da qualunque ente o persona dovuti al tesoro dello Stato. Il direttore generale del tesoro è incaricato e responsabile della gestione del portafoglio dello Stato. Il direttore generale medesimo sovraintende alla circolazione di Stato e vigila su quella bancaria. Art. 177 La direzione generale del tesoro tiene, in conformità delle speciali istruzioni, i registri contabili necessari ai propri servizi ed alla compilazione del conto mensile riassuntivo del tesoro di cui all'art. 609. TITOLO Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e di altri pubblici funzionari. Capo Norme generali Art. 178 Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato. Art. 179 Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente art. 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini. Art. 180 Quando un agente di cui all'articolo 178 sia dal Tribunale nominato sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni, in esproprio di debitori dello Stato, deve informare, prima di assumere tali funzioni, il capo dell'amministrazione da cui dipende, e tenere una distinta contabilità sottoposta pur essa alla vigilanza dell'amministrazione anzidetta. Art. 181 Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante. Art. 182 All'atto dell'assunzione in funzioni di agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante. Siffatte operazioni compiansi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante. Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile qualsiasi, devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.
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